La sezione Lavoro del Tribunale Civile di Roma ha ritenuto che la domanda rivolta al giudice del Lavoro (e non a quello del Fallimento) contro l’impresa soggetta a procedura concorsuale inquadra in automatico la domanda ai sensi dell’art. 2087 c.c. (responsabilità del datore di lavoro).
Infortunio sul lavoro: il dipendente richiede il risarcimento del danno all’assicurazione preposta, ma nel frattempo si avvia la procedura concorsuale e il credito va recuperato direttamente nel fallimento, seppur non sia ancora quantificato.
Per ottenere una quantificazione si rivolge al Giudice del Lavoro, ma la competenza viene ritenuta del Giudice del Fallimento anche per il solo accertamento del diritto, atteso che la causa instaurata verso il datore di lavoro – e non verso il fallimento – postula da sé l’accertamento di una responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell’art. 2087 c.c..