Posso essere confiscati anche i beni acquistati dopo la sentenza, ma purché l’acquisto sia avvenuto con risorse posseduta prima della stessa.
Il Giudice dell’esecuzione penale, pertanto, potrà procedere con gli stessi poteri del Giudice della cognizione, ma facendo oggetto della confisca non solo i beni acquistati dal condannato prima della sentenza di condanna, ma anche quelli acquistati dopo, ma con risorse possedute prima della sentenza stessa.
La Corte, così ragionando, ha sancito il seguente principio di diritto:
“Il giudice dell’esecuzione, investito della richiesta di confisca ex art. 240-bis cod. pen., esercitando gli stessi poteri che, in ordine a tale misura di sicurezza atipica, sono propri del giudice della cognizione, può disporla, fermo restando il criterio di “ragionevolezza temporale”, in ordine ai beni che sono entrati nella disponibilità del condannato fino alla pronuncia della sentenza per il cd. “reato spia”, salva comunque la possibilità di confisca anche di beni acquistati in epoca posteriore alla sentenza, ma con risorse finanziarie possedute prima”.