Il Tribunale di Roma conferma il trend interpretativo segnato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza Thyssenkrupp.
Non è sufficiente lo scopo indicato nello statuto dall’associazione, perché non dimostra l’attività in concreto svolta per tutelare l’interesse diffuso, il quale è il solo parametro da valutarsi ai fini della costituzione di parte civile e della conseguente richiesta di risarcimento del danno.
Il Tribunale penale di Roma conferma ancora il principio già affermato con la sentenza Thyssenkrupp, Cass. Civ. SS.UU. n. 38343/2014: per potersi dire “danneggiata”, un’associazione deve provare che l’attività svolta sia stata concreta, nonché volta a tutelare il bene giuridico danneggiato dalla violazione della norma penale da parte dell’imputato.