Lo sostiene la seconda sezione civile della Suprema Corte con la sentenza 9772/16 del 16 maggio 2016: il deposito per via telematica, anziché con modalità cartacee, dell’atto introduttivo del giudizio, ivi compreso l’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non dà luogo a nullità ma ad una mera irregolarità.