Le norme prevedono che, a seguito di mobilità per concorso, il soggetto vincitore deve restare nell’ente di destinazione per almeno cinque anni. Ma lo stesso vincolo non viene espressamente previsto anche per la mobilità per interscambio, cioè quella che avviene non per graduatoria ma su semplice accordo fra due o più dipendenti che intendano scambiarsi. Quindi, in questo caso, il periodo minimo deve considerarsi esistente o meno?